Come cambia la Camera dei deputati. Rimane composta da 630 deputati, 618 eletti in Italia, 12 all’estero. Solo la Camera può accordare o revocare la fiducia al Governo. Solo la Camera ha il potere di approvare in via definitiva le leggi, salvo limitati casi.

Come cambia il Senato. Assume la funzione di rappresentanza degli enti territoriali, controllo e monitoraggio delle politiche pubbliche. È composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali (21 sindaci + 74 consiglieri regionali) e 5 senatori di nomina presidenziale, più gli ex Presidenti della Repubblica. L’incarico di Senatore non prevede indennità.

Come cambia l’iter legislativo. Le leggi vengono approvate dalla sola Camera. Il nuovo Senato può formulare un parere sui progetti di legge, esercitando il potere di richiamo. Solo alcune leggi restano sottoposte all’approvazione di entrambe le Camere.

Come cambiano i poteri del Governo. Può chiedere alla Camera dei Deputati che un disegno di legge indicato come essenziale sia esaminato con priorità e approvato in via definitiva entro 70 giorni. Questo meccanismo potrà ridurre l’utilizzo massiccio della decretazione d’urgenza; velocizzare le decisioni importanti; rendere più efficiente l’azione dell’Esecutivo.

Come cambia il rapporto Stato/Regioni. La riforma sopprime la legislazione concorrente (fonte negli ultimi 15 anni di 1.500 contenziosi aperti in Corte Costituzionale). Viene introdotta la clausola di supremazia che consente allo Stato di intervenire con proprie leggi quando sia in gioco “l’unità giuridica o economica della Repubblica”. Alle Regioni restano le competenze legislative nelle materie tradizionalmente a loro assegnate. Ritornano allo Stato i temi come energia, infrastrutture strategiche e grandi reti, tutela della salute, commercio con l’estero.

Come cambia la finanza pubblica. Viene introdotto il concetto di fallimento politico: in caso di grave dissesto finanziario di Regioni o Enti locali è prevista l’esclusione dalle proprie funzioni degli amministratori. Vengono introdotti i costi e i fabbisogni standard per distribuire in modo efficiente le risorse necessarie. In casi di motivata urgenza il Governo può sostituirsi a Regioni o Enti locali.

I contrappesi. Vengono posti limiti all’uso della decretazione d’urgenza. Per la prima volta viene introdotto il referendum propositivo e abbassato il quorum per la validità di quello abrogativo. Il nuovo Senato non è legato al rapporto di fiducia con il Governo e non può essere sciolto. Il partito di maggioranza non può modificare da solo la Costituzione, eleggere da solo il Presidente della Repubblica, scegliere da solo i componenti degli organi di garanzia.

 

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