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Ecco lo Statuto del Contribuente, finalmente!

Norme tributarie più chiare e limiti alle regole interpretative. Ancora molte, però, le difficoltà applicative dello Statuto.

Adesso l'attesa è tutta per l'emanazione dei decreti che consentiranno la sua applicazione effettiva: lo Statuto del Contribuente, approvato in via definitiva a metà luglio dal Parlamento dopo una gestazione di ben quattro anni, rappresenta il primo, importante passo di un cammino che, nelle intenzioni del legislatore, è destinato a cambiare radicalmente il quadro dei rapporti tra i cittadini e la macchina finanziaria dello Stato.
Norme tributarie più chiare con limiti alle regole interpretative, stop ai tributi per decreto, niente retroattività delle norme fiscali, divieto di proroga dei termini di prescrizione. Sono questi alcuni dei principali effetti per il contribuente di uno strumento normativo che prevede almeno altri due elementi qualificanti: l'istituzione del garante e l'ampliamento del diritto d'interpello. Lo Statuto non deve restare soltanto un insieme di buone intenzioni: occorreranno, perciò, in primo luogo la collaborazione dell'amministrazione finanziaria e, poi, l'emanazione dei decreti legislativi "per garantirne la coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge” (art. 16).

In 180 giorni dall'approvazione dello Statuto, e quindi entro la metà del gennaio 2001, il Governo dovrebbe così rivedere proprio la parte più inestricabile della giungla normativa italiana per renderla coerente con il nuovo Statuto: compito arduo!
Entriamo nel dettaglio di quella che, comunque, appare come una vera e propria rivoluzione il cui obiettivo è quello di far in modo che, in caso di presunti soprusi del Fisco, il cittadino possa appellarsi non solo al buon senso ma a una precisa legge dello Stato.


Per la Guardia di Finanza è stato, così, stabilito l'obbligo di limitare la permanenza nella sede del contribuente per trenta giorni al massimo, che possono raddoppiarsi solo eccezionalmente. E' prevista anche l'emanazione da parte del Ministero delle Finanze di un codice di comportamento per le verifiche stesse.
Altri due elementi qualificanti dello Statuto sono, come già indicato, il diritto d'interpello e il garante dei contribuenti.
Il diritto d'interpello, che già in parte esiste, viene ampliato in misura significativa, senza limiti per materia: il quesito potrà riguardare qualsiasi argomento tributario, sia nel campo delle imposte dirette che indirette (quali Iva, successioni, Registro).
I contribuenti potranno richiedere agli uffici l'"interpretazione autentica” delle norme tributarie sui casi oggettivamente dubbi, mettendosi così al riparo da successive contestazioni. Le istanze devono, però, essere circostanziate e specifiche e devono riguardare casi concreti e personali, riferite, quindi, al contribuente stesso, sia esso persona fisica o società.
Se il Fisco non risponde entro 120 giorni, il contribuente è automaticamente autorizzato a seguire il comportamento da lui stesso ipotizzato come corretto.
Il garante è, invece, un organismo collegiale istituito presso ciascuna Direzione Regionale delle Entrate e formato da tre membri nominati dalla magistratura tributaria. I suoi sono poteri concreti, così come le competenze. A quest'organismo, infatti, potrà rivolgersi qualunque contribuente per segnalare irregolarità, disfunzioni, scorrettezze o prassi amministrative anomale oppure irragionevoli.
A seguito della segnalazione, il garante chiede documentazione o chiarimenti agli uffici competenti, che devono rispondere entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela sugli atti di accertamento o riscossione notificati al contribuente: può, cioè, annullarli se illegittimi o ingiustificati.

Il garante può anche accedere agli uffici finanziari per verificare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente. Una tutela particolare è, infine, riservata alla buona fede del contribuente: sono escluse sanzioni per violazioni solo formali, ma anche per errori dovuti a indicazioni (pure se modificate) arrivate dall'Amministrazione Finanziaria.

09/04/2000

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