Unione degli Industriali della Provincia di Varese
Varesefocus

Settembre 2000

 
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Ecco lo Statuto del Contribuente, finalmente!

Norme tributarie più chiare e limiti alle regole interpretative. Ancora molte, però, le difficoltà applicative dello Statuto.

Adesso l'attesa è tutta per l'emanazione dei decreti che consentiranno la sua applicazione effettiva: lo Statuto del Contribuente, approvato in via definitiva a metà luglio dal Parlamento dopo una gestazione di ben quattro anni, rappresenta il primo, importante passo di un cammino che, nelle intenzioni del legislatore, è destinato a cambiare radicalmente il quadro dei rapporti tra i cittadini e la macchina finanziaria dello Stato.
Norme tributarie più chiare con limiti alle regole interpretative, stop ai tributi per decreto, niente retroattività delle norme fiscali, divieto di proroga dei termini di prescrizione. Sono questi alcuni dei principali effetti per il contribuente di uno strumento normativo che prevede almeno altri due elementi qualificanti: l'istituzione del garante e l'ampliamento del diritto d'interpello. Lo Statuto non deve restare soltanto un insieme di buone intenzioni: occorreranno, perciò, in primo luogo la collaborazione dell'amministrazione finanziaria e, poi, l'emanazione dei decreti legislativi "per garantirne la coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge” (art. 16).
In 180 giorni dall'approvazione dello Statuto, e quindi entro la metà del gennaio 2001, il Governo dovrebbe così rivedere proprio la parte più inestricabile della giungla normativa italiana per renderla coerente con il nuovo Statuto: compito arduo!
Entriamo nel dettaglio di quella che, comunque, appare come una vera e propria rivoluzione il cui obiettivo è quello di far in modo che, in caso di presunti soprusi del Fisco, il cittadino possa appellarsi non solo al buon senso ma a una precisa legge dello Stato.
Per la Guardia di Finanza è stato, così, stabilito l'obbligo di limitare la permanenza nella sede del contribuente per trenta giorni al massimo, che possono raddoppiarsi solo eccezionalmente. E' prevista anche l'emanazione da parte del Ministero delle Finanze di un codice di comportamento per le verifiche stesse.
Altri due elementi qualificanti dello Statuto sono, come già indicato, il diritto d'interpello e il garante dei contribuenti. Il diritto d'interpello, che già in parte esiste, viene ampliato in misura significativa, senza limiti per materia: il quesito potrà riguardare qualsiasi argomento tributario, sia nel campo delle imposte dirette che indirette (quali Iva, successioni, Registro).
I contribuenti potranno richiedere agli uffici l'"interpretazione autentica” delle norme tributarie sui casi oggettivamente dubbi, mettendosi così al riparo da successive contestazioni. Le istanze devono, però, essere circostanziate e specifiche e devono riguardare casi concreti e personali, riferite, quindi, al contribuente stesso, sia esso persona fisica o società.
Se il Fisco non risponde entro 120 giorni, il contribuente è automaticamente autorizzato a seguire il comportamento da lui stesso ipotizzato come corretto.
Il garante è, invece, un organismo collegiale istituito presso ciascuna Direzione Regionale delle Entrate e formato da tre membri nominati dalla magistratura tributaria. I suoi sono poteri concreti, così come le competenze. A quest'organismo, infatti, potrà rivolgersi qualunque contribuente per segnalare irregolarità, disfunzioni, scorrettezze o prassi amministrative anomale oppure irragionevoli.
A seguito della segnalazione, il garante chiede documentazione o chiarimenti agli uffici competenti, che devono rispondere entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela sugli atti di accertamento o riscossione notificati al contribuente: può, cioè, annullarli se illegittimi o ingiustificati.
Il garante può anche accedere agli uffici finanziari per verificare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente. Una tutela particolare è, infine, riservata alla buona fede del contribuente: sono escluse sanzioni per violazioni solo formali, ma anche per errori dovuti a indicazioni (pure se modificate) arrivate dall'Amministrazione Finanziaria.

 

CITTADINI, NON SUDDITI
Lo Statuto del Contribuente è una conquista di civiltà. Una conquista, o forse una sconfitta, visto e considerato che i principi che esso afferma, così elementari per il senso comune, arrivano soltanto al compimento del 2000.
Una sconfitta se si pensa al passato, a tutto quanto i contribuenti hanno dovuto subire prima d'ora. E che, proprio in conseguenza delle cattive abitudini del legislatore fiscale e dell'amministrazione finanziaria, dovrebbero ora sparire in virtù del nuovo Statuto. Ci ricordiamo tutti, ad esempio, la brutta abitudine di introdurre norme fiscali con decreto-legge, di effetto improvviso e avolte addirittura retroattivo, quasi sempre per la necessità di coprire buchi nel bilancio dello Stato dovuti ad una spesa incontrollata. Ora non potrà più accadere.
Così, finalmente, tra contribuenti e Fisco potrà prendere forma quel "patto” che abbiamo sempre invocato. Il divieto di "improvvisazione fiscale” soddisfa infatti l'esigenza, da tutti avvertita, di avere certezze riguardo all'entità del prelievo tributario. Cittadini e operatori economici devono sapere a priori quale sarà la loro sorte fiscale, devono avere certezze per poter prendere le rispettive decisioni di spesa familiare o di investimento produttivo, senza vedersi cambiare le carte in tavola in corso d'anno.
Questa certezza del prelievo tributario altro non è se non un aspetto del contratto sociale che è alla base di ogni convivenza civile e che fa la differenza tra essere trattati da cittadini piuttosto che da sudditi.
Gli imprenditori, poi, si ricordano bene i disagi incontrati durante le ispezioni tributarie, con gli uffici amministrativi dell'azienda "paralizzati” per il prolungarsi delle visite. C'era bisogno di arrivare al 2000 per veder affermati principi come il dovere del Ministero delle Finanze di stendere un codice di comportamento per le verifiche o quello di limitare a 30 giorni, prorogabili a 60 solo in casi motivati di particolare complessità, la durata della permanenze dei verificatori?
E ancora, l'impegno per il Legislatore ad assicurare chiarezza nella redazione delle disposizioni tributarie e, finalmente, l'estensione del diritto di interpello, con silenzio-assenso del Fisco sull'interpretazione del contribuente qualora la ripresa non venga firmata entro – si badi bene – ben 120 giorni dall'inoltro della domanda di chiarimento?
Ora, con lo Statuto del Contribuente il rapporto con il Fisco dovrebbe migliorare, anche se questa speranza fa il paio con l'amarezza per il ritardo con il quale lo Statuto ha fatto la sua comparsa nel nostro ordinamento giuridico.
Che il nostro sistema fiscale sia eccessivamente complicato, lo sanno tutti. Lo sanno i contribuenti e lo sanno anche i componenti dell'amministrazione finanziaria, che hanno interesse, al pari dei contribuenti, ad uno sfoltimento generoso. Speriamo che lo Statuto dei Contribuenti ottenga anche questo effetto.
Ma speriamo inoltre che, insieme alla semplificazione, si ottenga anche una riduzione della pressione tributaria. La Germania ha dato il "la”. La Francia sta studiando come seguire. Da noi, l'ex Ministro delle Finanze ha asserito che la Germania avrebbe copiato da quanto già fatto nel nostro Paese. Non credo che i contribuenti italiani capiscano.

Antonio Colombo

Lo Statuto del Contribuente

PRINCIPI GENERALI
1. Fissazione di nuove regole per la redazione delle norme tributarie ispirate ai criteri della chiarezza e trasparenza.
2. Esclusione della possibilità di accordare effetto retroattivo alle norme tributarie.
3. Divieto di prorogare i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti.
4. Introduzione del divieto di istituire nuovi tributi con decreto legge.
5. Assunzione da parte dell'Amministrazione Finanziaria di iniziative per consentire la completa conoscenza delle disposizioni tributarie.
6. Obbligo da parte dell'Amministrazione di motivare con chiarezza i suoi atti e di assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente di atti a lui destinati.
TUTELA DELL'INTEGRITA' PATRIMONIALE
1. Estensione della compensazione a tutti i tributi.
2. Possibilità di accollo del debito d'imposta di un soggetto terzo senza che il contribuente originario venga liberato dall'obbligazione.
3. Obbligo di rimborso dei costi delle fideiussioni nell'ipotesi in cui l'imposta non sia dovuta.
TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE
1. Divieto di irrogare sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma.
2. Esclusione di sanzioni quando il contribuente si è conformato ad indicazioni dell'Amministrazione Finanziaria ( anche se successivamente modificate).
INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
1. Possibilità per il contribuente di inoltrare all'Amministrazione Finanziaria specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie.
2. Obbligo per l'Amministrazione di fornire la risposta entro 120 giorni, in caso contrario si intenderà che l'Amministrazione concorda con l'interpretazione del contribuente.
3. Nel caso in cui venga formulata l'istanza di interpello relativa alla stessa questione da un elevato numero di contribuenti, possibilità per l'amministrazione di rispondere attraverso circolare o risoluzione tempestiva.
DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICA
1. Limitazione degli accessi, ispezioni e verifiche ai soli casi di esigenza effettiva di indagine e controllo sul luogo.
2. Diritto del contribuente di essere informato delle ragioni e dell'oggetto della verifica.
3. Diritto del contribuente a farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi alle Commissioni tributarie.
4. Permanenza dei verificatori non superiore a 30 giorni prorogabili ad ulteriori 30 giorni nei casi motivati da particolare complessità.
5. Emanazione da parte del Ministero delle Finanze di un codice di comportamento per le verifiche.
GARANTE DEL CONTRIBUENTE
1. Istituzione presso ogni Direzione Regionale delle Entrate del garante del contribuente, organo collegiale costituito da tre componenti,
2. Possibilità per il garante di rivolgere richieste di chiarimento agli uffici, attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento, accedere agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi, richiamare gli uffici al rispetto del principio di informazione del contribuente e ai diritti dello stesso.
COORDINAMENTO NORMATIVO
1. Introduzione di una delega al Governo ad emanare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge,di uno o più decreti legislativi per creare la necessaria coerenza con i principi desumibili dallo Statuto del Contribuente.

 

 

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