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Ecco
lo Statuto del Contribuente, finalmente!
Norme
tributarie più chiare e limiti alle regole interpretative. Ancora
molte, però, le difficoltà applicative dello Statuto.
Adesso
l'attesa è tutta per l'emanazione dei decreti che consentiranno
la sua applicazione effettiva: lo Statuto del Contribuente, approvato
in via definitiva a metà luglio dal Parlamento dopo una gestazione
di ben quattro anni, rappresenta il primo, importante passo di un cammino
che, nelle intenzioni del legislatore, è destinato a cambiare radicalmente
il quadro dei rapporti tra i cittadini e la macchina finanziaria dello
Stato.
Norme tributarie più chiare con limiti alle regole interpretative,
stop ai tributi per decreto, niente retroattività delle norme fiscali,
divieto di proroga dei termini di prescrizione. Sono questi alcuni dei
principali effetti per il contribuente di uno strumento normativo che
prevede almeno altri due elementi qualificanti: l'istituzione del garante
e l'ampliamento del diritto d'interpello. Lo Statuto non deve restare
soltanto un insieme di buone intenzioni: occorreranno, perciò,
in primo luogo la collaborazione dell'amministrazione finanziaria e, poi,
l'emanazione dei decreti legislativi "per garantirne la coerenza
con i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge
(art. 16).
In 180 giorni dall'approvazione dello Statuto, e quindi entro la metà
del gennaio 2001, il Governo dovrebbe così rivedere proprio la
parte più inestricabile della giungla normativa italiana per renderla
coerente con il nuovo Statuto: compito arduo!
Entriamo nel dettaglio di quella che, comunque, appare come una vera e
propria rivoluzione il cui obiettivo è quello di far in modo che,
in caso di presunti soprusi del Fisco, il cittadino possa appellarsi non
solo al buon senso ma a una precisa legge dello Stato.
Per la Guardia di Finanza è stato, così, stabilito l'obbligo
di limitare la permanenza nella sede del contribuente per trenta giorni
al massimo, che possono raddoppiarsi solo eccezionalmente. E' prevista
anche l'emanazione da parte del Ministero delle Finanze di un codice di
comportamento per le verifiche stesse.
Altri due elementi qualificanti dello Statuto sono, come già indicato,
il diritto d'interpello e il garante dei contribuenti. Il diritto d'interpello,
che già in parte esiste, viene ampliato in misura significativa,
senza limiti per materia: il quesito potrà riguardare qualsiasi
argomento tributario, sia nel campo delle imposte dirette che indirette
(quali Iva, successioni, Registro).
I contribuenti potranno richiedere agli uffici l'"interpretazione
autentica delle norme tributarie sui casi oggettivamente dubbi,
mettendosi così al riparo da successive contestazioni. Le istanze
devono, però, essere circostanziate e specifiche e devono riguardare
casi concreti e personali, riferite, quindi, al contribuente stesso, sia
esso persona fisica o società.
Se il Fisco non risponde entro 120 giorni, il contribuente è automaticamente
autorizzato a seguire il comportamento da lui stesso ipotizzato come corretto.
Il garante è, invece, un organismo collegiale istituito presso
ciascuna Direzione Regionale delle Entrate e formato da tre membri nominati
dalla magistratura tributaria. I suoi sono poteri concreti, così
come le competenze. A quest'organismo, infatti, potrà rivolgersi
qualunque contribuente per segnalare irregolarità, disfunzioni,
scorrettezze o prassi amministrative anomale oppure irragionevoli.
A seguito della segnalazione, il garante chiede documentazione o chiarimenti
agli uffici competenti, che devono rispondere entro trenta giorni, e attiva
le procedure di autotutela sugli atti di accertamento o riscossione notificati
al contribuente: può, cioè, annullarli se illegittimi o
ingiustificati.
Il garante può anche accedere agli uffici finanziari per verificare
la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al
contribuente. Una tutela particolare è, infine, riservata alla
buona fede del contribuente: sono escluse sanzioni per violazioni solo
formali, ma anche per errori dovuti a indicazioni (pure se modificate)
arrivate dall'Amministrazione Finanziaria.
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CITTADINI,
NON SUDDITI
Lo Statuto del Contribuente è una conquista di civiltà.
Una conquista, o forse una sconfitta, visto e considerato che i
principi che esso afferma, così elementari per il senso comune,
arrivano soltanto al compimento del 2000.
Una sconfitta se si pensa al passato, a tutto quanto i contribuenti
hanno dovuto subire prima d'ora. E che, proprio in conseguenza delle
cattive abitudini del legislatore fiscale e dell'amministrazione
finanziaria, dovrebbero ora sparire in virtù del nuovo Statuto.
Ci ricordiamo tutti, ad esempio, la brutta abitudine di introdurre
norme fiscali con decreto-legge, di effetto improvviso e avolte
addirittura retroattivo, quasi sempre per la necessità di
coprire buchi nel bilancio dello Stato dovuti ad una spesa incontrollata.
Ora non potrà più accadere.
Così, finalmente, tra contribuenti e Fisco potrà prendere
forma quel "patto che abbiamo sempre invocato. Il divieto
di "improvvisazione fiscale soddisfa infatti l'esigenza,
da tutti avvertita, di avere certezze riguardo all'entità
del prelievo tributario. Cittadini e operatori economici devono
sapere a priori quale sarà la loro sorte fiscale, devono
avere certezze per poter prendere le rispettive decisioni di spesa
familiare o di investimento produttivo, senza vedersi cambiare le
carte in tavola in corso d'anno.
Questa certezza del prelievo tributario altro non è se non
un aspetto del contratto sociale che è alla base di ogni
convivenza civile e che fa la differenza tra essere trattati da
cittadini piuttosto che da sudditi.
Gli imprenditori, poi, si ricordano bene i disagi incontrati durante
le ispezioni tributarie, con gli uffici amministrativi dell'azienda
"paralizzati per il prolungarsi delle visite. C'era bisogno
di arrivare al 2000 per veder affermati principi come il dovere
del Ministero delle Finanze di stendere un codice di comportamento
per le verifiche o quello di limitare a 30 giorni, prorogabili a
60 solo in casi motivati di particolare complessità, la durata
della permanenze dei verificatori?
E ancora, l'impegno per il Legislatore ad assicurare chiarezza nella
redazione delle disposizioni tributarie e, finalmente, l'estensione
del diritto di interpello, con silenzio-assenso del Fisco sull'interpretazione
del contribuente qualora la ripresa non venga firmata entro
si badi bene ben 120 giorni dall'inoltro della domanda di
chiarimento?
Ora, con lo Statuto del Contribuente il rapporto con il Fisco dovrebbe
migliorare, anche se questa speranza fa il paio con l'amarezza per
il ritardo con il quale lo Statuto ha fatto la sua comparsa nel
nostro ordinamento giuridico.
Che il nostro sistema fiscale sia eccessivamente complicato, lo
sanno tutti. Lo sanno i contribuenti e lo sanno anche i componenti
dell'amministrazione finanziaria, che hanno interesse, al pari dei
contribuenti, ad uno sfoltimento generoso. Speriamo che lo Statuto
dei Contribuenti ottenga anche questo effetto.
Ma speriamo inoltre che, insieme alla semplificazione, si ottenga
anche una riduzione della pressione tributaria. La Germania ha dato
il "la. La Francia sta studiando come seguire. Da noi,
l'ex Ministro delle Finanze ha asserito che la Germania avrebbe
copiato da quanto già fatto nel nostro Paese. Non credo che
i contribuenti italiani capiscano.
Antonio
Colombo
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| Lo
Statuto del Contribuente
PRINCIPI
GENERALI
1. Fissazione di nuove regole per la redazione delle norme tributarie
ispirate ai criteri della chiarezza e trasparenza.
2. Esclusione della possibilità di accordare effetto retroattivo
alle norme tributarie.
3. Divieto di prorogare i termini di prescrizione e di decadenza
per gli accertamenti.
4. Introduzione del divieto di istituire nuovi tributi con decreto
legge.
5. Assunzione da parte dell'Amministrazione Finanziaria di iniziative
per consentire la completa conoscenza delle disposizioni tributarie.
6. Obbligo da parte dell'Amministrazione di motivare con chiarezza
i suoi atti e di assicurare l'effettiva conoscenza da parte del
contribuente di atti a lui destinati.
TUTELA DELL'INTEGRITA' PATRIMONIALE
1. Estensione della compensazione a tutti i tributi.
2. Possibilità di accollo del debito d'imposta di un soggetto
terzo senza che il contribuente originario venga liberato dall'obbligazione.
3. Obbligo di rimborso dei costi delle fideiussioni nell'ipotesi
in cui l'imposta non sia dovuta.
TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE
1. Divieto di irrogare sanzioni quando la violazione dipende da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma.
2. Esclusione di sanzioni quando il contribuente si è conformato
ad indicazioni dell'Amministrazione Finanziaria ( anche se successivamente
modificate).
INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
1. Possibilità per il contribuente di inoltrare all'Amministrazione
Finanziaria specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione
delle disposizioni tributarie.
2. Obbligo per l'Amministrazione di fornire la risposta entro 120
giorni, in caso contrario si intenderà che l'Amministrazione
concorda con l'interpretazione del contribuente.
3. Nel caso in cui venga formulata l'istanza di interpello relativa
alla stessa questione da un elevato numero di contribuenti, possibilità
per l'amministrazione di rispondere attraverso circolare o risoluzione
tempestiva.
DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICA
1. Limitazione degli accessi, ispezioni e verifiche ai soli casi
di esigenza effettiva di indagine e controllo sul luogo.
2. Diritto del contribuente di essere informato delle ragioni e
dell'oggetto della verifica.
3. Diritto del contribuente a farsi assistere da un professionista
abilitato alla difesa dinanzi alle Commissioni tributarie.
4. Permanenza dei verificatori non superiore a 30 giorni prorogabili
ad ulteriori 30 giorni nei casi motivati da particolare complessità.
5. Emanazione da parte del Ministero delle Finanze di un codice
di comportamento per le verifiche.
GARANTE DEL CONTRIBUENTE
1. Istituzione presso ogni Direzione Regionale delle Entrate del
garante del contribuente, organo collegiale costituito da tre componenti,
2. Possibilità per il garante di rivolgere richieste di chiarimento
agli uffici, attivare le procedure di autotutela nei confronti di
atti amministrativi di accertamento, accedere agli uffici finanziari
e controllare la funzionalità dei servizi, richiamare gli
uffici al rispetto del principio di informazione del contribuente
e ai diritti dello stesso.
COORDINAMENTO NORMATIVO
1. Introduzione di una delega al Governo ad emanare, entro 180 giorni
dall'entrata in vigore della legge,di uno o più decreti legislativi
per creare la necessaria coerenza con i principi desumibili dallo
Statuto del Contribuente.
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