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Collocamento
obbligatorio e previdenza integrativa: ecco le novità
Il
diritto del lavoro alla vigilia di profonde trasformazioni- non sempre
coerenti le innovazioni
E' ricca
di novità in materia di diritto del lavoro la prima parte del 2000:
numerosi e importanti sono infatti i provvedimenti entrati in vigore.
La nuova disciplina del collocamento obbligatorio propone da un lato la
riduzione dei posti di lavoro da riservare ai disabili dal 15 al 7% e
dall'altro l'estensione dell'obbligo anche alle imprese che occupano da
15 a 35 dipendenti: queste ultime in caso di nuove assunzioni aggiuntive
hanno l'obbligo di assumere un disabile.
Dopo anni di sollecitazioni da parte del mondo industriale, si viene finalmente
a superare il sistema di collocamento del tutto casuale degli invalidi
in atto sino a oggi. Il nuovo sistema dovrà tener conto delle posizioni
di lavoro che le imprese annualmente devono dichiarare disponibili e che
saranno ricoperte mediante un "collocamento mirato", articolato
su una serie di strumenti tecnici di supporto che permettono di valutare
i disabili nella loro residua capacità lavorativa e di inserirli
nel posto di lavoro adatto.
Il provvedimento è operativo dalla metà di gennaio; resta
però da verificare la reale capacità delle Pubbliche Amministrazioni,
in particolar modo delle Province a cui è demandato l'incarico,
di dare attuazione in maniera coerente ed efficace ai contenuti della
legge.
Attorno
alla previdenza integrativa, poi, si agita il dibattito politico e sociale,
anche perché questo è un argomento strettamente collegato
alla riforma del sistema previdenziale obbligatorio.
Nel tentativo di favorire proprio la previdenza integrativa, il Governo
sta progettando un riordino della disciplina del trattamento di fine rapporto
(TFR), prevedendo la possibilità di destinare questo istituto retributivo
ai fondi chiusi.
Un provvedimento che suscita perplessità in primo luogo perché
non è inquadrato in un progetto organico di riforma del sistema
previdenziale e in secondo luogo perché sottrae alla competenza
delle parti sociali la disponibilità di risorse economiche che
sono per loro natura un istituto retributivo.
Ma quello che più colpisce nel provvedimento è lo scarso
rispetto verso il cittadino lavoratore, cui non viene lasciata la reale
possibilità di scelta sulla migliore utilizzazione del proprio
reddito, essendo previsto, come unica alternativa rispetto all'adesione
ai fondi comuni d'investimento, l'obbligo di conferire il TFR a un fondo
gestito dal Ministero del Tesoro.
Il Consiglio dei Ministri ha poi approvato un Decreto legislativo (non
ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) che introduce, per la prima
volta nel nostro ordinamento giuridico, una regolamentazione dettagliata
in via generale del lavoro notturno (prima regolato solo da specifiche
disposizioni dettate ad hoc per singole categorie di lavoratori, quali
apprendisti, minori e lavoratrici madri, nonché dall'art. 2108
del Codice Civile che si limitava a imporre il pagamento di una maggiorazione
retributiva, e infine dai singoli contratti collettivi di categoria).
La norma contiene un'articolata definizione del lavoro notturno come istituto
giuridico e del lavoratore notturno come soggetto destinatario di una
particolare tutela legale aggiuntiva rispetto a quella dei normali dipendenti.
Sono previste rigorose limitazioni a questa forma di lavoro sotto forma
di limiti temporali posti alla durata delle prestazioni notturne e di
condizioni da rispettare per la sua effettuazione. Sono introdotte procedure
anche nei confronti delle rappresentanze sindacali interne/esterne e della
Direzione Provinciale del Lavoro per dare regolarmente corso alla prestazione
notturna. Oltre a ciò, vengono configurati oneri retributivo/normativi
prima inesistenti (quali ad esempio la necessità di assicurare,
tramite contrattazione collettiva, una riduzione dell'orario di lavoro
settimanale e mensile ai lavoratori notturni) e rilevanti sanzioni penali
(arresto/ammenda) o amministrative (da £.100.000 a £.300.000
per giorno e per lavoratore) per l'inosservanza delle disposizioni più
significative in termini di rispetto delle regole di igiene e sicurezza
e di durata della prestazione.
Tra i provvedimenti in materia di lavoro che sono poi sottoposti a esame
parlamentare in questo momento, si segnala quello sui congedi parentali
come recepimento, in verità a un primo esame poco coerente, di
una direttiva Comunitaria. E' previsto l'ampliamento del periodo di astensione
facoltativa per maternità, portandolo dagli attuali 6 mesi (entro
il 1° anno di età del bambino) a 10/11 mesi (entro gli 8 anni
di età del bambino). L'assenza per malattia del bambino è
permessa poi fino agli 8 anni di età dello stesso.
Il diritto di assentarsi dal lavoro, riconosciuto anche per i casi di
adozione e di affidamento, viene inoltre esteso al padre lavoratore subordinato
il quale può astenersi anche se -diversamente da quanto previsto
da sistema vigente- la moglie è libera professionista, collaboratrice
coordinata e continuativa, coltivatrice diretta, colono, artigiana ed
esercente attività commerciale, casalinga, disoccupata. E' inoltre
esteso al padre lavoratore il diritto a usufruire dei permessi per allattamento
(due ore al giorno retribuite, sino al compimento di un anno di età
del bambino) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.
Viene garantito invece alle aziende con meno di venti dipendenti uno sgravio
contributivo del 50% nei casi di assunzione con contratto a termine per
la sostituzione di lavoratori e/o lavoratrici in astensione obbligatoria
o facoltativa per maternità, ovvero in permesso per malattia del
bambino.
Da ultimo, segnaliamo il provvedimento in materia di lavori atipici attualmente
all'esame della Commissione Lavoro della Camera, in sede referente.
Il testo prevede una durata minima del rapporto di tre mesi, derogabile
solo per quelle forme di rapporto destinate per la loro particolare natura
a concludersi in un periodo di tempo inferiore, e l'estensione ai lavoratori
atipici dei diritti d'informazione previsti dai contratti collettivi per
i dipendenti subordinati.
Il
parere di Michele Graglia, vicepresidente dell'Unione Industriali
Leggendo
gli ultimi provvedimenti di legge in materia di diritto del lavoro, se
ne ricava dapprima una impressione di disordine, poi un profondo senso
di incertezza. Questa sensazione nasce di fronte alla estrema difficoltà
di trovare una logica unitaria nei vari interventi del legislatore. Si
ha come l'impressione che si proceda senza un preciso disegno e, quel
che è peggio, senza una accurata ed organica riflessione.
Le diverse iniziative del Parlamento - ma anche quelle del Governo, si
pensi, ad esempio, al progetto di riforma del trattamento di fine rapporto
- annunciate o promosse che siano, denunciano in questo senso una preoccupante
fragilità di sistema.
Il mondo del lavoro attraversa, per effetto della globalizzazione dei
mercati e per l'avvento delle nuove tecnologie, una fase di straordinaria
trasformazione che necessiterebbe di essere, in qualche misura, almeno
compresa, prima ancora che disciplinata.
Il nostro legislatore deve considerare con attenzione questa evoluzione
per coglierne i tratti di maggiore significato. Deve tendere a disegnare
una disciplina organica del rapporto di lavoro che non risulti inadeguata
a rappresentare le istanze proprie di una società economicamente
e socialmente avanzata.
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