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Il
futuro: la direttiva gas
Un
mercato del gas concorrenziale per evitare qualsiasi abuso di posizione
dominante a danno dei consumatori
Anche in questo caso il riferimento obbligato è a una Direttiva
dell'Unione Europea: la Direttiva 98/30 che è entrata in vigore
il 10 agosto 1998 e che dovrà essere adotta dagli Stati membri
entro il 10 agosto del 2000.
In Italia, mentre il Decreto di liberalizzazione ha ottenuto il primo
via libera del Governo a metà febbraio, l'offerta di gas naturale
è oggi ancora estremamente concentrata, con un divario tra il costo
finale e la media europea del 12,5% giudicato "eccessivo" dallo
stesso Ministro dell'Industria Enrico Letta.
L'approvvigionamento è coperto per circa un terzo da produzione
nazionale e per i restanti due terzi dalle importazioni. ENI controlla,
attraverso Agip, il 90% della produzione nazionale (pari a 19 Mmc) e,
attraverso Snam, importa circa 39 Mmc su un totale di 43 Mmc di gas importato.
Snam inoltre è proprietaria di 28.700 km di rete di distribuzione
primaria su circa 30.000 km esistenti in Italia.
La Direttiva europea prevede invece un riassetto che assicuri in ogni
Paese un mercato del gas naturale concorrenziale e non discriminatorio
e che eviti qualsiasi abuso di posizione dominante a danno dei consumatori.
E' stabilita, come minimo, la separazione e la trasparenza contabile delle
attività di distribuzione, trasporto e stoccaggio nelle imprese
di gas naturale integrate verticalmente. La stessa Direttiva chiede inoltre
il libero accesso di terzi alle reti (distribuzione, trasporto e stoccaggio)
attraverso uno schema negoziato con i gestori o un regolamento, in base
alle scelte fatte da ogni singolo Paese membro.
Dovrà insomma essere favorita un'ampia apertura della domanda così
da consentire al più grande numero di consumatori finali, singoli
o consorziati, di godere dei vantaggi della liberalizzazione in un mercato
in forte crescita: negli ultimi anni ha registrato un tasso di crescita
pari al 3,3%.
Di grande interesse in questo contesto appare allora la definizione dei
criteri di idoneità: devono essere resi "clienti liberi"
nella scelta dei fornitori gli impianti di produzione di energia elettrica
che utilizzano il gas come fonte primaria (per esempio, i produttori di
energia termoelettrica), i distributori - almeno per la quantità
di gas necessaria a rifornire i propri clienti idonei- e i clienti finali
con un consumo superiore a una determinata soglia: 25 milioni di metri
cubi all'anno, che diventano 15 dopo cinque anni dall'entrata in vigore
della Direttiva e 5 dopo dieci anni.
I criteri adottati devono assicurare una liberalizzazione almeno pari
al 20% del mercato interno (28% dopo cinque anni e 33% dopo dieci anni).
In Italia, il Decreto approvato dal Governo stabilisce la ridefinizione
di "tutte le componenti rilevanti del sistema nazionale del gas,
ivi incluse quelle relative al servizio di pubblica utilità".
Dovrà così essere eliminata ogni disparità normativa
fra i diversi operatori, garantendo uguali condizioni e trattamenti non
discriminatori alle imprese.
In particolare, la Snam dovrà dividere il trasporto e la distribuzione
del gas: ciò avverrà attraverso la separazione in due società
della stessa Snam.
Destinata a incidere in modo assai profondo è inoltre la decisione
che a partire dal 2003 tutti "saranno considerati clienti idonei".
Quindi chiunque potrà stipulare contratti con i grandi fornitori
internazionali e farsi trasportare (pagando la tariffa che sarà
stabilita dall'Authority) il gas sulla rete già esistente e di
proprietà della Snam. Fino al 2003, invece, avranno la qualifica
di "clienti idonei" solo coloro che avranno un consumo superiore
a 200.000 metri cubi all'anno. Fatti i conti, avranno questa possibilità
società come l'ENEL, per le sue centrali elettriche, l'Edison e
un certo numero di aziende municipalizzate.
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